Costituisce comportamento non consono ai doveri di dignità, probità, decoro e lealtà che devono caratterizzare l’esercizio della professione forense (art. 9 Codice Deontologico), doveri che devono peraltro essere osservati dall’avvocato in ogni momento e ciò a salvaguardia della reputazione e della immagine della professione forense, e in contrasto con l’obbligo di evitare nell’esercizio dell’attività professionale espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di magistrati (art. 52 Codice Deontologico), oltreché con il dovere di improntare a dignità e a reciproco rispetto i rapporti con i magistrati (art. 53 Codice Deontologico), rivolgere missiva a magistrato con la quale si attribuisce a quest’ultimo l’utilizzazione della giustizia per indirizzarla a fini personali e vendicativi.
Stampa
79/2015
Procedimento n° 79 / 2015