Integra violazione del divieto fissato dall’articolo 48 del Codice Deontologico Forense (divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega) l’avvocato che produce in giudizio la comunicazione di un Collega nonostante la stessa fosse stata dichiarata “riservata personale non producibile”, oltre a produrre in giudizio comunicazioni del precedente difensore del proprio cliente nonostante le stesse contenessero proposte transattive.
Atteso che non appare raggiunta sicura prova che tra le parti si sia verificata effettivamente l’interruzione delle trattative stragiudiziali in corso, secondo la previsione della norma dell’articolo 46, 7° comma del Codice Deontologico Forense, vi è non luogo a provvedimento disciplinare.
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