Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza di cui agli artt. 9 del Codice Deontologico Forense e con il dovere di improntare i rapporti con i Magistrati a dignità e a reciproco rispetto di cui all’art. 53 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che rediga, a nome del proprio Cliente, un’istanza di rinvio di dibattimento fotocopiando la firma di quest’ultimo sull’istanza medesima e invii tale istanza al Giudice del dibattimento. Nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato per mancanza di prova del compimento del fatto.
Stampa
93/2015
Procedimento n° 93 / 2015