L’avvocato che omette di assolvere all’obbligo di formazione professionale commette illecito disciplinare in violazione dell’art. 11, Legge 31.12.2021, n. 247 che impone l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia e degli artt. 15 e 70 comma 6, del Nuovo Codice Deontologico Forense, che prevedono il dovere di curare costantemente la preparazione professionale e di rispettare i regolamenti del CNF e del Consiglio d’ordine di appartenenza. La inesistenza di precedenti disciplinari e la pendenza della domanda di cancellazione giustificano la irrogazione della sanzione dell’avvertimento.
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3/2018
Procedimento n° 03 / 2018