Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 27 omma 6 del C.D.F. l’avvocato che ometta di informare il cliente sullo stato della causa; comportamento illecito avente natura permanente.
Nella specie il professionista fu incaricato del recupero giudiziale di un credito di lavoro dal suo cliente il quale, dopo aver sottoscritto la procura, non seppe più nulla della vicenda, ed a nulla sono valsi i ripetuti tentativi da parte del cliente di avere informazioni.
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