Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell’art. 52 comma I del CDF (art. 20 del CDF previgente) l’avvocato che, in una missiva inviata ad un collega e per conoscenza ad altre parti, definisca il collega come un professionista “che pontifica a vanvera”, “scorretto e meschino”, definendo le sue argomentazioni “ignobili insinuazioni” ed accusandolo di aver svilito la professione cui incidentalmente il collega apparteneva.
Nella specie il professionista ha scritto le frasi in questione a seguito di una risposta a delle forti critiche mosse dal collega ad una CTU, ma il CDD ha ritenuto non possa sussistere alcuna esimente nel caso di specie ai sensi dell’art. 52 comma II CDF (art. 20 comma II CDF previgente).
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