05/2016
Procedimento n° 05 / 2016

Decisione procedimento 05/2016

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ai sensi degli artt. 9, 50, 55 e 63 del Codice Deontologico Forense (artt. 5, 14, 52 e 56 CDF previgente) l’avvocato che distrugge o comunque rende irreperibili da un fascicolo delle indagini preliminari atti ivi contenuti e che sostenga averli ricevuti, contrariamente al vero, in copia in maniera non regolare dal cancelliere incaricato.

Nella specie il professionista, dopo aver avuto accesso presso la cancelleria del GIP ad un fascicolo del PM che lo riguardava personalmente ha sottratto dal citato fascicolo un verbale di Sit ed una comunicazione del PM; uno di questi atti (la comunicazione del PM) fu poi rinvenuta in copia presso lo studio del professionista a seguito di perquisizione effettuata dal PM ed in tale occasione il professionista ha rappresentato trattarsi di copia rilasciata dall’addetto della cancelleria senza richiesta scritta e pagamento dei relativi diritti, laddove tale rilascio irregolare non è mai avvenuto. Per tali fatti l’avvocato è stato condannato in sede penale per furto aggravato e falso.

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