Costituisce violazione degli obblighi di esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (art. 9 Codice Deontologico), di adempiere fedelmente il mandato ricevuto (art. 10 Codice Deontologico vigente) e di evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 del Codice Deontologico vigente) l’aver riportato nell’atto di citazione notificato alla controparte considerazioni offensive ed inutili (rispetto allo scopo dell’atto, diretto al pagamento della parcella) in merito alla “personalità” della convenuta.
Stampa
procedimenti riuniti 75/2016 e 79/2016
Procedimento n° 75-79 / 2016